Art. 13.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entra in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto, riunendole e coordinandole fra loro, sulla base dei princìpi e criteri direttivi

 

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stabiliti ai sensi della presente legge, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come da ultimo modificata dalla presente legge, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come da ultimo modificato dalla presente legge, e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.